Con l’entrata in vigore del regolamento CE 1223/2009 è stata introdotta in Europa la figura del valutatore della sicurezza, il quale deve essere in possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro.
Questo perché il Regolamento CE 1223/2009, a differenza di quanto previsto dalla direttiva 76/768/CEE che obbligava il fabbricante a nominare un direttore tecnico, assegna le responsabilità di quanto immesso sul mercato a due figure professionali ben definite il valutatore della sicurezza e la persona responsabile.
Cosa fa il valutatore della sicurezza.
- Effettua la valutazione di sicurezza e vi appone la propria firma
- Assicura la completezza delle informazioni necessarie richieste dalla normativa
- Verifica la rilevanza delle informazioni
- Giustifica l’eventuale assenza di dati
Come risultato delle attività svolte il valutatore potrà dichiarare sicuro o meno il prodotto da immettere sul mercato. Il giudizio finale deve essere poggiare su solide evidenze in grado di dimostrare che, per tutti i pericoli identificati, il prodotto può essere considerato sicuro
Requisiti del Valutatore della sicurezza
Oltre ad un consolidato e dimostrato background scientifico, il valutatore della sicurezza cosmetici deve dimostrare la propria indipendenza da produzione e marketing: il valutatore della sicurezza cosmetici del quale risponde la Persona Responsabile deve essere autorevole e indipendente, come confermato dalle recenti linee guida dell’SCCS (Scientific Committe for Consumer Safety, della Commissione UE), “Note of Guidance” VIII ed. (par. 4-3.4 in merito ai requisiti del Safety Assessor […No connection should exist with production or marketing…]) il cui parere è stato avallato dalle analoghe linee guida pubblicate da Cosmetics Europe (Associazione Europea delle Aziende Cosmetiche, già Colipa)