Con il nuovo Regolamento 1223/2009 viene introdotta la figura della Persona Responsabile, ovvero una persona fisica o giuridica che è stata designata come “responsabile” del prodotto cosmetico all’interno della Comunità.
La Persona Responsabile, inoltre, garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento ed è colui che è punibile nei termini di legge.
Non sempre la Persona Responsabile è il fabbricante del prodotto.
- Il fabbricante può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all’interno della Comunità quale Persona Responsabile.
- Per i prodotti cosmetici importati il rispettivo importatore è la Persona Responsabile del prodotto cosmetico che immette sul mercato.
- Il distributore che immette sul mercato un prodotto cosmetico con il proprio nome o con il proprio marchio (in tale caso è assimilabile al fabbricante)
- Il distributore che modifica un prodotto già sul mercato così da comprometterne la conformità con i requisiti applicabili.
Gli obblighi della Persona Responsabile
- Le persone responsabili garantiscono il rispetto del regolamento CE 1223/2009 vigente in materia cosmetica.
- Le persone responsabili che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto cosmetico che esse hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso.
- Qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, le persone responsabili ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto e dello Stato membro nel quale la documentazione informativa è immediatamente disponibile, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive adottate.