Una novità introdotta dal nuovo regolamento europeo CE 1223/2009, che disciplina i prodotti cosmetici a livello europeo, sono le GMP (Norme di Buona Fabbricazione). Come per i farmaci e per i dispositivi medici, anche per la produzione di cosmetici, è obbligatorio rispettare una serie di norme per garantire la qualità del prodotto e la salute dei consumatori
Articolo 8 reg CE 1223/2009
- Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione.
- Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.
L’articolo 8 indirizza il produttore di prodotti cosmetici all’utilizzo della UNI EN ISO 22716 per la produzione dei cosmetici in regime di norme di buona fabbricazione (GMP)
ISO 22716
La norma UNI EN ISO 22716 fissa le Linee Guida per la produzione, il controllo, la conservazione e la spedizione dei prodotti cosmetici con la finalità di garantire al consumatore elevati standard di sicurezza e igienico-sanitari. Costituisce il testo armonizzato di riferimento per dimostrare la conformità alle Good Manufacturing Practices richieste dal Regolamento 1223/2009. È applicabile a tutti i prodotti cosmetici e prende in considerazione tutti i fattori e le attività che hanno rilevanza per l’ottenimento del prodotto cosmetico.
In breve, la normativa, tratta gli aspetti inerenti i seguenti processi che portano alla fabbricazione del prodotto cosmetico:
- PERSONALE
- LOCALI
- APPARECCHIATURA
- MATERIE PRIME E MATERIALI DI IMBALLAGGIO
- PRODUZIONE
- PRODOTTI FINITI
- LABORATORIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ
- TRATTAMENTO DEL PRODOTTO CHE NON RIENTRA NELLE SPECIFICHE
- RIFIUTI
- SUBAPPALTO
- DEVIAZIONI
- RECLAMI E RITIRI
- CONTROLLO DELLE MODIFICHE
- AUDIT INTERNO
- DOCUMENTAZIONE