In concomitanza con l’entrata in vigore del regolamento CE 1223/2009, dal 10 luglio 2013 è attivo anche il regolamento (UE) N. 655/2013 che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici, ovvero i CLAIMS.
Il suddetto regolamento, inserisce dei criteri comuni a livello europeo riguardo le diciture e le indicazioni pubblicitarie dei prodotti cosmetici. Fino ad allora, infatti, non vi erano delle disposizioni in materia e si assisteva a dichiarazioni (spesso spregiudicate) che sovente traevano in inganno il consumatore.
COSA STABILISCE IL REGOLAMENTO SUI CLAIMS
Le principali novità obbligatorie indicate nel regolamento.
- Conformità alle norme
- Non sono consentite le dichiarazioni che suscitano l’impressione che un prodotto abbia uno specifico beneficio, se tale beneficio consiste nel semplice rispetto dei requisiti minimi di legge. (Es. L’assenza di un ingrediente vietato)
2. Veridicità
- Se si dichiara che un prodotto contiene uno specifico ingrediente, tale ingrediente deve essere effettivamente presente.
- Le dichiarazioni sugli ingredienti che fanno riferimento alle proprietà di uno specifico ingrediente non possono attribuire le stesse proprietà al prodotto finito se questo non le possiede.
- I messaggi commerciali non devono suscitare l’impressione che i pareri espressi siano dichiarazioni verificate, a meno che non siano sostenuti da prove verificabili.
3. Supporto Probatorio
- Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici, sia esplicite che implicite, devono essere sostenute da prove adeguate e verificabili, indipendentemente dal tipo di supporto probatorio utilizzato per comprovarle.
- Se come elementi di prova si utilizzano studi, questi devono essere pertinenti al prodotto e ai benefici attribuitigli, seguire metodologie ben concepite e applicate correttamente (valide, affidabili e riproducibili) e rispettare considerazioni di ordine etico.
- Una dichiarazione che estrapola (esplicitamente o implicitamente) le proprietà di un ingrediente attribuendole al prodotto finito deve essere corroborata da prove adeguate e verificabili, che dimostrino ad esempio la presenza dell’ingrediente a una concentrazione efficace.
4. Onestà
- La presentazione delle prestazioni di un prodotto non deve andare al di là delle prove a sostegno disponibili.
- Le dichiarazioni non devono attribuire al prodotto in questione caratteristiche specifiche (cioè uniche) se prodotti simili possiedono le stesse caratteristiche.
5. Correttezza
- Le dichiarazioni relative ai cosmetici devono essere obiettive e non denigrare i prodotti della concorrenza, né denigrare ingredienti legalmente utilizzati.
6. Decisioni informate
- Le dichiarazioni devono essere chiare e comprensibili all’utilizzatore finale medio.